Art. 7.
(Commissione consultiva
dell'Ufficio del Garante).

      1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale e presso ciascun ufficio dei Garanti regionali è istituita la commissione consultiva dell'Ufficio del Garante. Di essa fanno parte le forze sociali e i rappresentanti più autorevoli del volontariato nonché una rappresentanza dei minori.
      2. La composizione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della componente minorile prevista dal comma 1 sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.